Sicurezza e affollamento aule scolastiche

Preme sottolineare a questa organizzazione sindacale che lo Schema di Regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre scorso, prevede la formazione delle classi – dall’anno scolastico 2009/2010 – con un incremento dell’attuale numero di studenti per aula.A nostro avviso, ciò è in evidente contrasto con il dettato dell’art. 5 D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, che attualmente regola la materia assieme al D.L. 09/04/08 n.81 (Testo Unico Sicurezza).Il suddetto art.5 recita, infatti: “Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività”.Si desume che tale “densità di affollamento”, definita come persone/mq, debba essere rispettata nelle misure stabilite dal D.M. 18 dicembre 1975 (“Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”) e cioè mq netti 1.96 nelle scuole superiori di secondo grado e mq netti 1.80 per alunno in classe per gli ordini inferiori di scuola.Pur conoscendo bene la consuetudine di procedere alla richiesta di deroga dal limite di cui all’ art. 5 agli organi competenti per la sicurezza antincendio, questa organizzazione sindacale intende ribadire i Contenuti Essenziali di tale istanza di deroga (DPR n.37/1998 e DM 4 maggio 1998):1. • Disposizioni normative alle quali si chiede di derogare2. • Caratteristiche e/o vincoli che motivano la richiesta3. • Valutazione del rischio aggiuntivo conseguente4. • Misure tecniche per compensare il rischio aggiuntivoPosto che il Corpo nazionale dei VVFF in un documento pubblico individua la possibilità di ricorrere alla procedura di deroga quando (Rif. art. 6 DPR 37/1998 – art. 5 DM 4/5/1998): “…la presenza di vincoli di natura strutturale, impiantistica, edilizia, storico/architettonica, ecc., non consenta di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, il legislatore ha previsto l’istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo idonee misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l’integrale rispetto della norma (concetto di sicurezza equivalente)…”.Preso atto di quanto sopra, questa organizzazione sindacale osserva che il vincolo portato dallo Schema di Regolamento recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica…” che aumenta oltre la soglia di 26 il numero di alunni per classe non sembra appartenere alle fattispecie citate nell’istituto di deroga.Si invitano pertanto i Sig.ri Dirigenti Scolastici nella loro molteplice funzione di responsabili della razionalizzazione della spesa (comma 5 dell’art. 64 della legge 133) e del rispetto dei parametri relativi alla formazione delle classi conseguenti ai tagli (comma 6 dell’art.4 dello Schema di Regolamento in questione), ma anche di responsabili della sicurezza come datori di lavoro, ai sensi del D.L. 81 del 2008:1. a non mettere in atto misure che innalzino il livello di rischio per gli alunni ed il personale scolastico, mettendone a repentaglio la sicurezza;2. ad indirizzare le proprie azioni tenendo presente che nel citato D.L. 81/08 – TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, che sostituisce ed integra la Legge 626, – la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Decreto ministeriale 18 dicembre 1975 norme tecniche relative all’edilizia scolastica

 

 

 

Oltre ai regolamenti locali specifici quali il Regolamento Edilizio Comunale, il Regolamento di Igiene e il Regolamento di Igiene del Suolo e dell’Abitato, per quanto riguarda le norme tecniche da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica, i riferimenti nazionali sono:

 

  • il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, indicato come “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, il cui campo di applicazione va dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado. Il Decreto stabilisce le norme tecniche di edilizia scolastica per la realizzazione di nuovi edifici scolastici o il radicale rifacimento di vecchie strutture ed anche i parametri di qualità, funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica. La Legge n. 23 ha previsto rimanessero in vigore gli indici minimi e massimi previsti dal D.M. 18 dicembre 1975. Nonostante sia stato abrogato dalla Legge n. 23 dell’11 gennaio 1996, il D.M. 18 dicembre 1975 rimane comunque attualmente in vigore quale riferimento tecnico. Il D.M. 18 dicembre 1975 prescrive che le strutture scolastiche debbano essere localizzate e dimensionate già in sede di formazione dei piani urbanistici e/o regolatori. Indica come e dove deve essere costruita la scuola, il suo dimensionamento secondo la sua tipologia, fa quindi riferimento alle condizioni sociali, ecologiche, alla salubrità dell’area, allo sviluppo demografico, al collegamento con altri istituti scolastici e ai servizi sociali e alla possibilità di raggiungere in tempi congrui la scuola da parte degli studenti in base alla loro età. Indica inoltre le caratteristiche di tutti gli spazi, le norme relative all’arredamento e alle attrezzature e le norme relative alle condizioni di abitabilità (condizioni acustiche, dell’illuminazione e del colore, condizioni di sicurezza e condizioni d’uso);

 

  • la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, indicata come “Norme per l’edilizia scolastica”, definisce le competenze degli enti locali, i quali sono tenuti non solo alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, ma anche alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze, nonché all’allestimento e all’impianto di materiale didattico e scientifico nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti). Inoltre, le norme tecniche della Legge 11 gennaio 1996 sostituiscono quelle del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 (che però a tutt’oggi costituisce di fatto il punto di riferimento principale per definire gli indirizzi progettuali degli edifici scolastici). La legge, inoltre, istituisce l’Osservatorio per l’edilizia scolastica e prescrive la realizzazione dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica;

 

  • il Decreto Ministeriale 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, indica gli interventi sugli impianti, i controlli periodici e l’installazione di dispositivi in base all’anno in cui è stato costruito l’edificio scolastico;

 

  • il Decreto Ministeriale 12 maggio 2016, attuativo del Decreto Legge 104/2013 convertito nella Legge 128/2013, consiste nell’adeguamento della normativa in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica. Indica i termini massimi per l’adeguamento antincendio, differenziati in base all’anno di costruzione della scuola, quando è necessario richiedere SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e le strutture esentate dall’obbligo di adeguamento.
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