PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO APREA
Roma,
2008-07-18
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA
by
Red
—
last modified
2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti
Presentata il 12 maggio 2008
CAPO III - ART. 13.
Percorsi di formazione iniziale dei docenti
- I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all’acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonchè di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
- Con uno o più decreti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalita` di cui al comma 5, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;
b) il profilo formativo e professionale del docente;
c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell’istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all’80 per cento dei complessivi centoventi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell’area pedagogicoprofessionale per i corsi finalizzati all’insegnamento nelle scuole dell’istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l’acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilita` e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione. - Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalita` di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 2, lettera c), disciplinano, altresı`, le attività didattiche concernenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di stage all’estero.
- I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, di cui al comma 1, sono istituiti dalle universita` e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell’osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca.
- I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformita` a quanto previsto dal comma 2, lettera a), con il concorso di una o più facolta` dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facolta` . Le convenzioni definiscono l’apporto delle rispettive universita` , in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
- Le classi di abilitazione per l’insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
- Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell’ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.