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PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA

by Red — last modified 2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti Presentata il 12 maggio 2008

CAPO III - ART. 13.

by Marco Donati last modified 2008-07-18 18:17

Percorsi di formazione iniziale dei docenti

  1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all’acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonchè di riflessione sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
  2. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 2, e dell’articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
    a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalita` di cui al comma 5, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;
    b) il profilo formativo e professionale del docente;
    c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell’istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
    d) i relativi ambiti disciplinari;
    e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all’80 per cento dei complessivi centoventi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell’area pedagogicoprofessionale per i corsi finalizzati all’insegnamento nelle scuole dell’istruzione secondaria di primo grado e del secondo ciclo, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l’acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilita` e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.
  3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalita` di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 2, lettera c), disciplinano, altresı`, le attività didattiche concernenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di stage all’estero.
  4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, di cui al comma 1, sono istituiti dalle universita` e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell’osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca.
  5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformita` a quanto previsto dal comma 2, lettera a), con il concorso di una o più facolta` dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facolta` . Le convenzioni definiscono l’apporto delle rispettive universita` , in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
  6. Le classi di abilitazione per l’insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 
  7. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell’ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.