PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL DEPUTATO APREA
Roma,
2008-07-18
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato APREA
by
Red
—
last modified
2008-07-18 19:01
Norme per l’autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonchè per la riforma dello stato giuridico dei docenti
Presentata il 12 maggio 2008
CAPO I - ART. 5.
Consiglio di amministrazione
- Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilita` di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo generale dell’attività di istruzione scolastica. Esso, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento, comprese le modalita` di elezione, sostituzione e designazione dei suoi membri;
b) approva il piano dell’offerta formativa;
c) approva il programma annuale delle attività ;
d) delibera il regolamento di istituto, che definisce i criteri per l’organizzazione e il funzionamento dell’istituzione scolastica, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi e dei progetti;
e) nomina i docenti esperti e i membri esterni del nucleo di valutazione, di cui all’articolo 10, entro due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua costituzione. - Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza.
- In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può modificare il regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
- Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio di amministrazione, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale dell’amministrazione competente, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e l’assolvimento della funzione educativa, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.