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Parere favorevole della Commissione bilancio della Camera

by Marco Donati last modified 2008-11-30 21:01

(Evidenze in neretto sono nostre)

V Commissione - Mercoledì 26 novembre 2008

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (Atto n. 36).

 

PARERE APPROVATO

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (atto n. 36)

premesso che:

dalle disposizioni del Piano programmatico non emerge, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica ad esso allegata, un quadro tale da giustificare e assicurare il conseguimento degli effetti finanziari previsti. Ciò vale con particolare riferimento alle disposizioni del Piano concernenti l'introduzione, nella scuola primaria, in via privilegiata di un modello didattico basato su classi affidate ad un unico insegnante e funzionante con un orario di 24 ore settimanali. A tale modello didattico, che ha trovato compiuta disciplina con il decreto-legge n. 137 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, il Piano collega economie delle quali non è fornita alcuna stima e la cui effettiva realizzazione dovrà, in particolare, tenere conto del fatto che all'introduzione della figura dell'insegnante unico sono correlati oneri aggiuntivi con riferimento all'allungamento dell'orario di docenza che passerebbe da 22 a 24 ore settimanali. La mancanza di un quadro definito degli effetti finanziari del Piano programmatico meriterebbe che l'attuazione delle disposizioni in esso contenute venga sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. Ciò anche in previsione di eventuali modifiche che allo stesso Piano potrebbero essere apportate qualora il Governo intenda recepire le eventuali osservazioni e condizioni che le Commissioni di merito potrebbero formulare nel corso dell'esame parlamentare del Piano;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui

il Piano in esame costituisce una programmazione degli interventi da adottare per il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e i relativi effetti finanziari non possono che essere stimati in linea di massima. I criteri e le modalità di applicazione degli interventi indicati dal Piano saranno individuati con i successivi regolamenti, da adottare ai sensi del comma 4 del citato articolo 64, i quali dovranno recare la quantificazione degli effetti finanziari. Tali effetti finanziari saranno puntualmente verificati dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.

la stima delle economie derivante dalla rideterminazione della consistenza dell'organico della scuola primaria si basa su un modello didattico-organizzativo che prevede 27 ore settimanali. Tuttavia le singole istituzioni scolastiche, in relazione alla dotazione organica assegnata e nel rispetto della propria autonomia, potranno costituire anche classi funzionanti a 30 ore;

le economie di spesa conseguenti al modello del maestro unico, introdotto dal decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, risultano allo stato non quantificabili e le stesse economie, nel momento in cui verranno conseguite, ridurranno l'incidenza degli altri interventi indicati nel Piano programmatico. In ogni caso, l'onere derivante dall'introduzione dell'insegnante unico è stimato essere inferiore ai risparmi realizzabili in applicazione del nuovo modello didattico-organizzativo. Inoltre, nella stima delle predette economie, non si è tenuto conto, per motivi prudenziali, dei risparmi di spesa conseguenti alla revisione delle attuali forme di compresenza, da attuare in applicazione del Piano, in quanto l'entità degli stessi costituisce una variabile correlata alle effettive modalità attuative di tale modello didattico, da definire in sede regolamentare;

è confermata la possibilità di ottenere una riduzione complessiva di 11.200 unità di personale a seguito della graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria in quanto in tale ordine di scuola, in base alla normativa vigente, l'insegnamento della lingua inglese non può che essere impartito dagli insegnanti della scuola primaria in possesso della specifica qualificazione;

all'attività di formazione linguistica obbligatoria prevista dal Piano per i docenti della scuola primaria sono destinate le risorse già stanziate allo scopo e ripartite, come previsto dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle esigenze di formazione esistenti al momento;

l'innalzamento del rapporto alunni/classi pari a 0,40 costituisce uno degli interventi previsti dal Piano per il conseguimento dell'obiettivo finale di aumento di un punto del rapporto alunni/docente previsto dall'articolo 64, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

con riferimento alla scuola dell'infanzia, eventuali economie potrebbero scaturire da una differente articolazione dell'orario delle attività educative da intendersi come una razionalizzazione della stessa alla luce dei criteri indicati nel Piano. Tali eventuali risparmi verrebbero comunque utilizzati per una progressiva generalizzazione del servizio;

l'istituto dell'anticipo, da reintrodurre con apposito provvedimento normativo, costituisce una offerta educativa non obbligatoria e pertanto attuabile solo nell'ambito delle risorse disponibili;

nel novero delle misure previste dal Piano per la riduzione di personale ATA, la costituzione dell'organico dell'area C rappresenta una eventualità da realizzarsi, in ogni caso, nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico definite dallo stesso Piano ovvero dopo il completo conseguimento delle economie di spesa previste dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008;

preso atto dell'impegno del Governo a informare le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario in merito ai contenuti degli schemi di regolamento di attuazione del Piano programmatico, di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e delle relative relazioni tecniche.

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PARERE FAVOREVOLE

 

ALLEGATO  (alla seduta del 19/11/2008)

Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico (Atto n. 36).


DOCUMENTAZIONE DEL GOVERNO

Si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, va evidenziato che il piano in esame costituisce una «programmazione degli interventi» da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al citato articolo 64, comma 6, della legge n. 133 del 2008 ed i relativi effetti finanziari non possono che essere stimati in linea di massima; con i successivi regolamenti, previsti dalla norma di riferimento, saranno individuati i criteri e le modalità di applicazione delle iniziative specifiche, per i quali dovrà essere effettuata la quantificazione dei conseguenti effetti finanziari che saranno puntualmente verificati dallo scrivente.

1. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine ai criteri applicativi degli interventi indicati ai punti 1) (Innalzamento rapporto alunni/classe), 2) (Determinazione dell'organico della scuola primaria), 3) (Graduale eliminazione dei posti di specialista di lingua inglese nella scuola primaria) e 4) (Determinazione dell'organico della scuola di primo grado) della relazione tecnico-finanziaria, non si può che rinviare all'Amministrazione competente, facendo in ogni caso presente che si tratterebbe di iniziative oggettivamente realizzabili, in quanto correlate alla modifica di criteri e parametri non di rilevante entità, per quanto concerne l'innalzamento del rapporto alunni/classe (0,40 in 3 anni), e, negli altri casi, già in sostanza previsti o avviati con precedente normativa - decreto legislativo n. 59 del 2004 per gli interventi di cui ai punti 2) e 4) e legge finanziaria n. 296 del 2006 per l'intervento di cui al punto 3); nel contempo, va evidenziato che la loro efficacia non potrà che essere verificata in sede regolamentare, allorché saranno puntualmente individuati i criteri e le modalità di applicazione delle iniziative previste. A tal riguardo, si ricorda inoltre che l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'articolo 64, comma 6, citato in premessa, è garantito dall'attività di monitoraggio del processo attuativo dei vari interventi (articolo 64, comma 7) e dalla prescritta clausola di salvaguardia finanziaria (articolo 64, comma 8).

2. In merito alle perplessità manifestate circa le economie stimate a fronte dell'intervento di cui al punto 2 della R.T. (organico scuola primaria), si precisa che la stima delle stesse è stata effettuata sulla base dell'opzione relativa alle 27 ore settimanali, comportanti una riduzione di 3 ore per classe. In applicazione di tale modello didattico-organizzativo, come indicato nella parte illustrativa del piano, verrà determinata la consistenza dell'organico docente; le singole istituzioni scolastiche, in relazione alla dotazione organica assegnata, e nel rispetto della propria autonomia, potranno costituire anche classi funzionanti a 30 ore. Per quanto concerne, poi, il modello del maestro unico, nel piano viene specificato che le conseguenti economie, «risultano allo stato non quantificabili» e che le stesse, allorché conseguite, ridurranno «l'incidenza degli altri interventi». In proposito va evidenziato che la norma è prevista in un decreto-legge attualmente in corso di conversione e comunque già modificato dalla Camera (A.C. 1634-A).

Si fa, inoltre, presente che, per la stima delle predette economie, per motivi prudenziali, non si è peraltro tenuto conto dei risparmi di spesa conseguenti alla «revisione delle attuali forme di compresenza» da attuare in applicazione del piano programmatico (vedasi paragrafo «Revisione dei quadri orario nei diversi ordini di scuola»), in quanto l'entità degli stessi costituisce una variabile correlata alle effettive modalità attuative di tale modello didattico, da definire in sede regolamentare.

3. Circa le perplessità rappresentate in merito alla correttezza del dato relativo alle riduzioni di personale previste per effetto della graduale eliminazione di specialista di lingua inglese nella scuola primaria, si precisa che l'insegnamento della lingua inglese in tale ordine di scuola, in base alla normativa vigente, non può che essere impartito dagli insegnanti della scuola primaria in possesso della specifica qualificazione; pertanto non sarebbe possibile utilizzare per tale insegnamento docenti di inglese appartenenti ad altro ordine e grado di istruzione. Relativamente poi alla congruità delle risorse finanziarie disponibili in relazione all'attività di formazione linguistica obbligatoria, prevista dal piano, si fa presente che, in base alla vigente normativa, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede a ripartire annualmente, con apposito decreto, le risorse finanziarie destinate allo scopo, sulla base delle esigenze di formazione esistenti al momento.

Per quanto concerne i risparmi di spesa conseguibili per effetto della riconduzione a 18 ore settimanali di tutte le cattedre di istruzione secondaria, gli ulteriori elementi richiesti non possono che essere forniti dal MIUR, ricordando in ogni caso quanto evidenziato in premessa circa la natura programmatica del documento in esame.

4. Ulteriori chiarimenti sono stati richiesti circa il raccordo tra l'innalzamento del rapporto alunni/classe pari a 0,40 e l'incremento di un punto del rapporto alunni/docente di cui all'articolo 64, comma 1, della citata legge n. 133 del 2008. Al riguardo si precisa che il predetto innalzamento del rapporto alunni/classe costituisce uno degli interventi previsti dal piano medesimo per il conseguimento dell'obiettivo finale di aumento di un punto del rapporto alunni/docente che, si sottolinea, è da realizzare nell'arco di un triennio, considerata la rilevanza dello stesso.

Il lieve scostamento rilevato tra i dati indicati nella tabella relativa all'innalzamento del rapporto alunni/classe e quelli riportati in recenti pubblicazioni del MIUR è da imputarsi ad un aggiornamento degli stessi, rilevati in tempi diversi.

5. Con riguardo alle previsioni relative alla scuola dell'infanzia, si precisa che eventuali economie potrebbero scaturire da una differente articolazione dell'orario delle attività educative da intendersi come una razionalizzazione della stessa, considerati i criteri indicati nel piano medesimo (parte illustrativa); gli eventuali risparmi verrebbero comunque utilizzati per una progressiva generalizzazione del servizio. In merito, poi, alle perplessità segnalate circa l'inconciliabilità della configurazione di un diritto all'anticipo ed il limite di spesa indicato «nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti», si ritiene che le stesse siano superabili, considerato che si tratta di offerta educativa non obbligatoria e pertanto attuabile solo nell'ambito delle risorse disponibili. Giova ricordare, a tal riguardo, che analoghe modalità di copertura finanziaria erano state già individuate nella legge delega n. 53 del 2003 (articolo 7, comma 4), ove era stata originariamente prevista la possibilità di iscrizioni anticipate nella scuola dell'infanzia.

6. Con riferimento, poi, al carattere oneroso della norma concernente «il maestro unico» di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 137 del 2008 (peraltro modificato ed integrato in sede di approvazione da parte della Camera dei Deputati A.C. 1634-A), che apparirebbe in contrasto con l'indicazione contenuta nel piano circa le economie recate da tale intervento, sebbene non quantificabili, si precisa che la riconduzione dell'attuale modulo didattico (tre docenti ogni due classi) a classi funzionanti con un unico insegnante (per 24 ore settimanali) è evidente che comporti un minor fabbisogno di personale correlato, peraltro, a cattedre intere; la maggiore spesa, di natura contrattuale, è relativa all'incremento di due ore di insegnamento aggiuntive, prestate dal maestro unico, rispetto all'orario cattedra previsto dalle disposizioni vigenti (22 ore settimanali). Tale onere, per i motivi innanzi esposti, non può che essere inferiore ai risparmi realizzabili in applicazione del nuovo modello didattico-organizzativo.

7. Infine, in ordine alle riduzioni di personale ATA, si fa presente che la prevista «costituzione dell'organico dell'area C» costituirebbe una eventualità da realizzarsi, in ogni caso, «nell'ambito delle risorse finanziarie e di organico come sopra definite» ovvero dopo il completo conseguimento delle economie di spesa previste dal citato articolo 64 della legge n. 133 del 2008.