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Sintesi dei punti più significativi del DPCM e del Decreto milleproroghe

by Bruna Sferra — last modified 2011-03-20 07:02

DECRETO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM)

TITOLO I - 
PRINCIPI GENERALI

Art 1

Comma 1- Il decreto definisce le modalità di applicazione del sistema di valutazione, merito e trasparenza del dlgs 150/09, per il personale docente ed  educativo delle scuole del primo e secondo grado di istruzione ed istituzioni educative,istituzioni di alta formazione artistica e musicale ed enti di ricerca.

2- L’erogazione dei premi legati al merito e alla performance avverrà nell’ambito delle risorse destinate alla contrattazione collettiva integrativa.

3- Dalle disposizioni del DPCM non devono derivare nuovi oneri a carico dello stato

Art 2

Comma 1 – La misurazione e la valutazione sono volte al miglioramento della qualità dei servizi delle istituzioni interessate

Comma 2 - le istituzioni adottano strumenti di valutazione idonei a soddisfare le esigenze dei destinatari delle attività e dei servizi

Comma 3- le istituzioni assicurano la  massima trasparenza delle informazioni

Art 3 ( merito e premi)

Comma 1 - Le istituzioni promuovono il merito e la valutazione attraverso sistemi premianti selettivi e logiche meritocratiche

Comma 2 - E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata e in base ad automatismi degli incentivi e premi

Art 9 (criteri per l’attuazione del sistema premiale)

Comma 3- I premi, a qualunque titolo, saranno assegnati ad una fascia di insegnanti che non potrà comunque superare il 75%  e al suo interno articolata secondo criteri meritocratici che saranno stabiliti dal sistema di misurazione e valutazione di cui all’articolo 5.  


Legge 10 del 26 febbraio 2011

Testo coordinato del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010 , n. 225 con le modifiche

apportate in sede conversione. (MILLEPROROGHE)

4-duodevicies.  

Al  fine  di  definire  il  sistema  nazionale  di valutazione  in  tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, […] e'  riorganizzata, all'interno  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  la  funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia  e  l'indipendenza,  finalizzata alla valutazione esterna della  scuola,  da  effettuare  periodicamente,  secondo  modalita' e protocolli  standard  definiti  dallo stesso regolamento.[…]. La riorganizzazione  non  comporta  alcun  onere  a carico della finanza pubblica.

4-undevicies. 

Con  regolamento  da emanare, […], e' individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

a)  nell'Istituto  nazionale  di  documentazione,  innovazione  e ricerca   educativa,   con   compiti   di  sostegno  ai  processi  di miglioramento  e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;

 b)  nell'Istituto  nazionale  per  la  valutazione del sistema di istruzione  e  formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di   partecipazione   alle   indagini   internazionali,   oltre  alla prosecuzione  delle  indagini  nazionali  periodiche  sugli  standard nazionali;

c)  nel  corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di  valutare  le  scuole  e  i  dirigenti  scolastici  secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)).


Secondo quanto indicato nell'emendamento, il sistema valutativo si baserà su tre cardini:

  1. l'Indire, che avrà compito di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
  2. l'INVALSI che avrà compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
  3. un corpo ispettivo, composto da oltre 10mila ispettori che avranno il compito di valutare le scuole ( i docenti ) e i Dirigenti scolastici;

Nel regolamento, inoltre, dovranno essere indicati gli standard per la valutazione esterna della scuola

Inoltre,

l’art.27 del D.Lgs. 150/09 (cosiddetta legge Brunetta) prevede che:

una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (vedi i tagli) all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.