Vi allego il testo della Circolare n 10 emessa dal
Ministero il giorno
23 gennaio sulla valutazione: nel testo (per la
prima
volta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) è il ministero stesso che dichiara
che i
regolamenti sulla valutazione NON SONO ANCORA VALIDI!!!!! inoltre
ribadisce che, se e quando lo diventeranno, la valutazione in decimi
NON E' OBBLIOGATORIA IN ITINERE MA SOLO DURANTE GLI SCRUTINI
INTERMEDI
E FINALI!!!!! (vedi le parti che vi ho evidenziato)
Con
buona pace di tutti quei dirigenti e colleghi insegnanti che hanno
voluto essere più realisti del re e hanno cominciato a dare voti
numerici dal 15 settembre...........
Ovviamente a questa circolare
nessun quotidiano ha dato alcun risalto.....
Passate parola !!!
Carlo Salmaso
Circolare n. 10
MIURA00DGOS prot. n. 636 /R.U.U
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per
l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema
nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica - Ufficio VI -
Roma, 23 gennaio 2009
Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli alunni che trovano immediata attuazione nel presente anno scolastico. Prevede, altresì, un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione. Questo
Ministero ha già elaborato uno schema di tale regolamento e lo ha
sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che nella
seduta plenaria del 17 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole
con osservazioni. Al momento, è in corso la stesura del testo definitivo.
In attesa del riordino del secondo ciclo di istruzione, che troverà
attuazione dal 1.9.2010, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, il
regolamento riguarda, per ora, solo la disciplina della valutazione
relativa al primo ciclo di istruzione. Nelle more dell’iter di
approvazione del regolamento, si ritiene opportuno fornire alle scuole
elementi essenziali di informazione, con particolare riferimento
alla valutazione intermedia di imminente scadenza, a conferma ed
integrazione di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell’ 11
dicembre 2008. Si sottolinea, innanzitutto, che criteri essenziali per
una valutazione di qualità sono: a. la finalità formativa; b. la
validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; c.
la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di
studio; d. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei
loro esiti; e. il rigore metodologico nelle procedure; f. la valenza
informativa. In tale ottica è indispensabile che i citati criteri
facciano da riferimento per: · la valutazione in itinere; · la
valutazione periodica e finale; · l’esame di Stato conclusivo di ciclo;
· gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte
dell’Invalsi. In particolare, l’azione dell’Invalsi è tesa a rendere
comparabili le valutazioni scolastiche con i livelli di apprendimento
attesi a livello nazionale in organico raccordo con i piani di
studio.Come è noto, la citata legge di conversione n. 169/2008 ha
introdotto modifiche alla valutazione del comportamento e a quella
degli apprendimenti, prevedendo che le relative espressioni valutative
siano riportate con voti numerici espressi in decimi.Per gli studenti
delle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado è prevista la
valutazione del comportamento con voto in decimi (art. 2); per gli
alunni della scuola primaria é confermata, sulla base della normativa
vigente, la valutazione del comportamento con giudizio (sintetico o
analitico secondo l’autonoma scelta delle scuole).L’articolo 3
introduce nelle scuole del primo ciclo l’espressione della valutazione
degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi, in sostituzione
dei giudizi precedentemente previsti. Tale modifica, riferita agli esiti intermedi e finali,
mira a rendere più chiara e trasparente la valutazione; è anche
un’opportunità per valorizzare la valutazione in funzione del
miglioramento dei livelli di apprendimento.Per quanto attiene alla
competenza delle scuole circa le nuove forme di valutazione, lo schema
di regolamento evidenzia come, in ragione dell’autonomia scolastica,
appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la
valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di
valutazione. Resta fermo, naturalmente, l’obbligo di rispettare tre
elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di
istruzione nazionale: a. la valutazione degli apprendimenti relativi
alle discipline previste dai piani di studio; b. la valutazione del
comportamento dell’alunno; c. l’espressione delle valutazioni,
periodiche e finali, con voto in decimi per ciascuna disciplina.
Valutazione degli apprendimenti
In sede di valutazione intermedia e finale nella scuola primaria la
votazione relativa alle discipline, espressa in decimi, viene
accompagnata da una illustrazione relativa al livello globale di
maturazione raggiunto dall’alunno.Sia per la scuola primaria che per la
scuola secondaria di I grado, i docenti possono comunque
autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche
da giudizi sintetici o analitici. Possono altresì fare riferimento ad
eventuali indicatori di apprendimento.
Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame di
Stato del I ciclo, la decisione è assunta a maggioranza dal consiglio
di classe. Per la scuola primaria tale determinazione è assunta dai
docenti della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per
casi eccezionali e motivati.Per l’insegnamento della religione
cattolica continuano ad applicarsi le specifiche norme vigenti in
materia.Per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione fisica si conferma, nella prospettiva di una specifica
modifica regolamentare, che tale disciplina, come da prassi diffusa,
concorre alla determinazione della media dei voti.
Valutazione del comportamento
Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola
secondaria di I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n.
5, definisce i criteri per l’espressione del voto in decimi. Nella
scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto
determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o
all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi,
indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline
di studio.
Il voto in decimi
Per quanto attiene all’espressione del voto in decimi, esso
rappresenta una sostanziale novità solo per i docenti di scuola
primaria e secondaria di I grado. Il suo uso nella pratica
quotidiana di attività didattica è rimesso discrezionalmente ai docenti
della classe, in ragione degli elementi che attengono ai processi
formativi degli alunni secondo il loro percorso personalizzato.Per
quanto riguarda, infine, la certificazione finale delle competenze e i
criteri per lo svolgimento degli esami di Stato del I ciclo, così come
per le informazioni necessarie ai fini della conclusione dell’anno
scolastico, si rinvia a successiva comunicazione, a seguito anche della
approvazione definitiva del citato regolamento sulla valutazione. Il
Direttore Generale (Mario G. Dutto