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La scuola ha un mandato costituzionale

by redazione — last modified 2011-03-28 18:59

La scuola ha un mandato costituzionale e l'insegnante fa parte di essa: dunque anche chi insegna condivide il compito di realizzare lo spirito della nostra Carta...

La scuola ha un mandato costituzionale e l'insegnante fa parte di essa: dunque anche chi insegna condivide il compito di realizzare lo spirito della nostra Carta. Da essa vogliamo partire, nel parlare di "merito": perché la Costituzione ne parla, ma in un  contesto dal quale non si può prescindere.

Perciò, nel dar vita ad una giornata di riflessione su meritocrazia, premialità, valutazione, non possiamo fare  a meno di richiamare tutti i principi della nostra Costituzione, in un periodo in cui alla sua efficacia attenta proprio chi governa.

I "capaci e meritevoli" di cui parla la Carta all'art. 34 sono gli stessi titolari dei diritti scritti nell'art. 3, per esempio. E il concetto di "desiderabilità" dell'insegnante alla base della premialità ministeriale contrasta con lo spirito dell'articolo 33. La promozione della cultura, garantita solennemente dall'art. 9, è svillaneggiata da un Ministro che sfida a farsi i panini con la Divina Commedia e rasa al suolo dai tagli a scuola, università, teatro, cinema, beni culturali: un disastro che si ripercuoterà, come un fall-out radioattivo, sulle generazioni future.

Ma non solo il mondo della scuola e della cultura è coinvolto da questa mutazione genetica a cui chi governa vuole sottoporre la Costituzione materiale, tradendo quella scritta nella Carta. Tutto il mondo del lavoro ne è interessato, sia nella componente pubblica che in quella privata. Proprio in virtù della vittoria politica del modello liberista mercantile/finanziario, incontrastata e inspiegabile tra le persone sane di mente (ha portato al collasso l'economia mondiale e sta portando rasente alla catastrofe l'ecosistema) , il mondo del lavoro privato viene considerato un modello per quello pubblico. Ma  il "merito" che viene premiato all'interno del mondo del lavoro privato (grande industria, per esempio), non è quello espresso dalla Costituzione.

I vagheggiamenti di abrogazione dell'art. 41 lo dimostrano. Nell'impresa privata dei tempi di Marchionne non solo il "merito" non corrisponde a ciò che è giusto, ma i "meritevoli" sono premiati solo se non rappresentano, per intelligenza e capacità, una minaccia alle posizioni di potere di chi li dirige. E questo contrasta certamente con l'art. 35.

Così, chi viene promosso, nell'impresa privata, è in genere un pochino meno bravo di colui che promuove: così non si introduce un pericoloso disordine della piramide. Questa pratica in molte realtà ha prodotto gli stessi danni "genetici" all'impresa dell'accoppiamento tra consanguinei tra umani (che non a caso è  ancestralmente considerato un tabù).

Nella scuola, fino ad oggi, si è operato esattamente nella direzione opposta; l'aspirazione di tutti i docenti è (o dovrebbe essere) di far crescere qualcuno/a che sarà più bravo di loro. Ora a scuola e nel lavoro pubblico in generale sta entrando la meritocrazia che è già dominante nel privato. Così  trionferà il conformismo intellettuale e la stagnazione delle idee. Gli studenti saranno meritevoli se rinunceranno allo spirito critico e gli insegnanti saranno premiati se non minacceranno l'establishment.

Ritorniamo, in tutti i sensi, alla nostra Carta Costituzionale. Per farlo abbiamo selezionato alcuni articoli che ci sembrano tutti accomunati da uno stesso destino: nel migliore dei casi, essi vengono ignorati perchè vengano destinati all'oblio, da considerare belle parole un po' vuote. Nei peggiori casi, essi vengono traditi nei fatti e considerati come un vecchiume da superare: pensiamo soltanto a quelli che riguardano il ruolo delle Regioni (art. 117, 120) o a quello della magistratura (106).

Anche la meritocrazia governativa confligge con la Costituzione. Per questo la richiamiamo qui e vogliamo che la ricerca della dignità, insultata da chi ci governa, da qui riparta.

Buona lettura!

 

ESTRATTI DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
 La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
 I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
 - Rapporti economici

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

 

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 117

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

Art. 120

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.