REPIIRRI
gorgonzola,
2011-05-06
MOZIONE NO INVALSI ITCG "ARGENTIA" - GORGONZOLA (MI)
Come RSU abbiamo raccolto le firme per un collegio straordinario e, in quella sede, abbiamo votato all'unanimità (tutti favorevoli tranne 5 astenuti) la NON somministrazione dei test INVALSI
MOZIONE
Il Collegio docenti dell'ITCG “Argentia” di Gorgonzola, riunito il giorno 04/05/20011
dà una valutazione negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti motivazioni:
i test sono uno strumento solo apparentemente oggettivo (se decontestualizzati non possono che rilevare parzialità inficianti);
veicolano una cultura frantumata e nozionistica (tutto il contrario di quanto si è andato affermando nella scuola: approfondimento, collaborazione, progettazione, verifiche mirate e articolate);
provocano ansia e agevolano solo alcuni, tagliando fuori i più abituati a contestualizzare, chiarire e approfondire;
non tengono conto delle varie e diverse intelligenze;
risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari);
sono del tutto estranei alla nostra cultura e vengono, senza alcuna mediazione né contesto, importati dai paesi anglosassoni e implementati forzosamente;
rischiano di fornire un quadro distorto della realtà “scuola”, nel momento in cui vanno ad influire sulla carriera e sulla dignità professionale degli insegnanti e mirano a valutare il merito degli studenti;
il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento, uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;
Spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all’addestramento ai quiz e per questo motivo sono stati oggetto di una delibera di rifiuto della somministrazione degli stessi da parte di un precedente Collegio dei Docenti
CONSIDERATO inoltre
Che non esiste alcuna norma che preveda l’obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane, tranne che per le classi terminali di scuola media;
Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ( “la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
Che l’art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce “competenza generale” al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha “potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto” , che “esercita … nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente” (lett. a) ; “ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica (lett.d)
Che l’art. 4 c. 4 del DPR n. 275/99 (regolamento sull’autonomia) prevede che “nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche.....individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”
Che la sentenza della Cassazione n. 23031 del 2 novembre 2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.; ribadisce che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie.; e che, inoltre,la sentenza prevede che la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la interpretazione contenuta nella circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, l’interpretazione contenuta nella circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge ;
Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente;
Che il Dirigente scolastico non ha alcuna facoltà/potere di aderire alle prove Invalsi, poiché tale decisione è nella esclusiva competenza del Collegio dei Docenti e nella disponibilità delle/dei singoli insegnanti di classe, i quali possono decidere di aderire o meno;
Che il Dirigente Scolastico deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001);
E che, nel merito, come ampiamente articolato in precedenza, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti e dei saperi; sono uno strumento per una valutazione impropria e per differenziare soprattutto le scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica degli studenti, obiettivi primari della didattica di una Scuola Superiore;
delibera la NON ADESIONE alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l’anno scolastico 2010/2011.